Il Bonus facciate 2020 prende forma: i nuovi dettagli della nuova circolare in merito |
|
Questo gennaio è iniziato nel migliore dei modi per l’edilizia italiana, con la notizia dell’approvazione di due incentivi statali, l’Ecobonus ed il nuovo Bonus Facciate 2020. Queste due iniziative mirano appunto a rilanciare il settore edilizio del Bel Paese in maniera ecosostenibile.
|
|
Le prime notizie però hanno fatto sorgere alcuni dubbi agli operatori del settore. Per questo motivo, tramite la circolare 2/E/2020 il Fisco ha risolto una serie di controversie riguardanti alcune tematiche. Le prime direttive del Bonus Facciate che sono state date con Legge di Bilancio 2020 inducevano a pensare che il bonus fosse limitato ai contribuenti Irpef ed ai soli immobili residenziali. Gli ultimi chiarimenti hanno invece spiegato che il Bonus è una detrazione sia Irpef che Ires. Restano invece esclusi gli individui e le imprese con partita IVA che applicano il regime forfetario. Un importante chiarimento è inoltre quello che è stato fatto circa la tipologia di interventi che beneficiano del bonus facciate: la circolare spiega infatti che solo gli edifici esistenti all’interno delle zone A e B possono accedere agli incentivi, con lo scopo di riqualificare le zone urbane già esistenti. Per questo motivo, tutti gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile, così come quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione che sono inquadrabili come ristrutturazione edilizia, non avranno diritto al bonus in questione. In sintesi, la detrazione è prevista per: - gli interventi di pulitura, tinteggiatura, recupero e restauro sulle strutture opache della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi; - gli interventi di coibentazione sulle strutture opache della facciata o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio; - le spese sostenute per l’acquisto dei materiali e per la progettazione degli interventi; - le spese per le eventuali prestazioni professionali connesse all’intervento, - i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, come le spese relative all’installazione dei ponteggi. La detrazione non spetta: - per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio non visibili dalla strada; - per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni; - per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. Bonus facciate, scadenze diverse per privati e imprese La detrazione Irpef e Ires si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. La circolare spiega che per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali vale il criterio di cassa, quindi fa fede la data dell’effettivo pagamento. Se, ad esempio, un intervento è iniziato a luglio 2019 e i pagamenti sono statui effettuati sia nel 2019 che nel 2020, solo le spese sostenute nel 2020 potranno essere detratte. Per le imprese individuali, società ed enti commerciali, si applica invece il criterio di competenza, quindi si considera la data in cui la spesa viene registrata nella contabilità dell’impresa. Questo significa che possono essere detratte le spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, anche se sostenute nel 2019 e indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Per maggiori informazioni sulla tematica puoi contattarci mediante il form dedicato. I nostri esperti saranno lieti di rispondere alle tue domande. |
Articoli Correlati
- Pensiline Fotovoltaiche per aziende: la soluzione smart per energia e spazio
- Tendenze design 2026: la rivoluzione degli interni tra metallo e autenticitÃ
- Pensiline fotovoltaiche in corten: design ed energia e contributi fino al 65% per le aziende
- Case in acciaio: il futuro dell'architettura tra design e sostenibilitÃ
- Facciate ventilate e rivestimenti in lamiera metallica
Italiano
English
Français
Deutsch